IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visti   in   particolare   gli   articoli   19   e  24  concernenti
rispettivamente  il  conferimento  di  incarichi  dirigenziali  ed il
trattamento economico;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999,
n. 150;
  Ritenuta   la   necessita'   di   fornire   ulteriori  indirizzi  e
specificazioni per la definizione dei contratti individuali di lavoro
del personale con qualifica dirigenziale;
  Su  proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con
il   Ministro   del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica;
                                Emana
                        l'allegata direttiva:
Modifiche alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in
   data  1o luglio  1999,  concernente linee guida per la definizione
   dei contratti individuali della dirigenza.
  Ad  integrazione  e  chiarimento  della  direttiva datata 1o luglio
1999,   recante   "Linee  guida  per  la  definizione  dei  contratti
individuali  della dirigenza", si fa riferimento a taluni profili del
trattamento  giuridico  ed  economico  dei  dirigenti con incarico di
direzione  di  ufficio  di  livello  dirigenziale generale, a seguito
dell'operativita'  del  ruolo  unico  della  dirigenza,  ai sensi del
decreto  del  Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, e
di  una  verifica  delle  prime  esperienze  applicative  della nuova
disciplina.  Cio'  al fine di precisare alcuni aspetti problematici e
di pervenire, quindi, ad una rapida conclusione della fase di stipula
dei contratti individuali.
  Si  avverte  in primo luogo l'esigenza di correlare maggiormente le
componenti  della retribuzione della dirigenza allo specifico apporto
richiesto  ai  singoli  ed al livello di responsabilita' connesso con
l'incarico.  Per  tali  ragioni, appare necessario che gli incrementi
retributivi   che   saranno  previsti  dalla  contrattazione  vengano
destinati  interamente,  per  la  tornata  in corso, a valorizzare la
parte   accessoria,   in   modo   da   pervenire   ad  una  effettiva
differenziazione  dei  trattamenti,  coerente con il diverso grado di
impegno e di responsabilita'.
  In  merito  alle  previsioni  della  direttiva  del  1o luglio 1999
relative  al trattamento economico fondamentale, va poi precisato che
l'importo  previsto deve essere riferito solo ai dirigenti incaricati
della  direzione  degli  uffici  di  livello  generale  e puo' essere
riconosciuto, provvisoriamente e salvo conguaglio, ai destinatari dei
predetti  incarichi  in  attesa  delle  determinazioni  del contratto
collettivo  nazionale di lavoro per le aree dirigenziali, in corso di
stipulazione.  I  valori  economici massimi del trattamento economico
fondamentale previsto dal nuovo contratto collettivo sono assunti, ai
sensi dell'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n.  29,  dal  contratto  individuale  come  parametri  di base per la
definizione   del  trattamento  economico  fondamentale  del  singolo
dirigente.
  Qualora  il  trattamento  definitivo  risultasse inferiore a quello
provvisorio, l'importo differenziale sara' trasferito sul trattamento
accessorio  effettuando  i necessari conguagli, a valere sul fondo di
amministrazione di cui al comma 3 del predetto art. 24.
  Ai  soggetti  cui  sono  conferiti  incarichi  non corrispondenti a
quelli  di  direzione di uffici di livello dirigenziale generale - ai
sensi  dell'art. 19, comma 10, del decreto legislativo n. 29 del 1993
-  sara' opportuno corrispondere, provvisoriamente e salvo conguaglio
a  seguito delle determinazioni del contratto collettivo nazionale di
lavoro,  che  determinera' in via definitiva il trattamento economico
fondamentale  ed  accessorio, il trattamento economico determinato ai
sensi  della  normativa  previgente,  gia'  in  godimento  o comunque
spettante in relazione al posto di funzione conferito.
  La  direttiva del 1o luglio prevede una maggiorazione calcolata nel
30  per  cento del trattamento economico fondamentale per i dirigenti
con  incarico  di  segretario  generale di Ministeri, di direzione di
strutture  articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali
o   con  incarico  equivalente.  Al  riguardo  si  precisa  che  tale
emolumento   aggiuntivo   si  correla  inscindibilmente  all'incarico
ricoperto  e  puo' essere corrisposto solo per il relativo periodo di
effettivo   svolgimento.  Tale  voce  retributiva  e'  stata  infatti
riportata  nel  paragrafo  3 della direttiva, relativo al trattamento
fondamentale,   soprattutto   per  coerenza  di  calcolo  (in  quanto
delineata   come   maggiorazione   dalla   RIA),   ma   si  configura
inequivocabilmente   come   trattamento  indennitario  connesso  alla
posizione  ricoperta,  nei  termini  precisati  in  via  generale dal
paragrafo 4 dello stesso atto di indirizzo.
  Pertanto,  si  rende  necessario  chiarire  che la maggiorazione in
questione  costituisce  una  indicazione  di  massima  ai  fini della
determinazione   del   trattamento  accessorio  di  posizione  per  i
dirigenti  predetti, modificabile - sia in diminuzione sia in aumento
-  in relazione alla effettiva graduazione delle posizioni che verra'
effettuata   da   ciascuna   Amministrazione   in   coerenza  con  la
complessita'   degli  obiettivi  assegnati  e  dell'importanza  degli
incarichi, comunque nel rispetto delle disponibilita' di bilancio.
  La  corrispondente previsione nell'ambito dei contratti individuali
va quindi collocata nella parte relativa al trattamento accessorio.
    Roma, 21 gennaio 2000
               Il Presidente: D'Alema
Registrata  alla  Corte  dei  conti  il 4 febbraio 2000 Registro n. 1
Presidenza del Consigli dei Ministri, foglio n. 72